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Presidente della Repubblica: ecco quali sono i suoi veri poteri

Il Capo dello Stato non ha solo un ruolo rappresentativo: dalle leggi alle Camere, dalle nomine alle elezioni, passando per i referendum e lo stato di guerra. Ecco cosa può (e non può) fare l’inquilino del Colle

Presidente della Repubblica: ecco quali sono i suoi veri poteri

Spesso si sente dire che in Italia il presidente della Repubblica ha un ruolo essenzialmente rappresentativo, ma non è proprio così. Anche se i cittadini sentono parlare del Colle solo (o quasi) in occasioni cerimoniali, in realtà la Costituzione assegna al Capo dello Stato una lista piuttosto lunga di poteri e funzioni.

LE LEGGI

Certo, il presidente della Repubblica è garante della Carta fondamentale e primo rappresentante dello Stato, ma non ha solo strumenti formali per svolgere questi ruoli. Innanzitutto, è suo compito promulgare le leggi varate dal Parlamento, sulle quali può esercitare il cosiddetto “veto sospensivo”: se ad esempio ritiene che il testo contenga norme di dubbia costituzionalità, il Capo dello Stato rinvia il provvedimento alle Camere per un ulteriore esame (è quanto fece Ciampi con la legge Gasparri nel 2003, uno dei casi più noti). Se i parlamentari riapprovano la legge – anche senza modifiche – il presidente è costretto a dare il via libera. Tuttavia, non è mai responsabile politicamente degli atti promulgati, che per questa ragione vengono controfirmati dai ministri proponenti e, se il provvedimento ha valore di legge, anche dal presidente del Consiglio.

Inoltre, il Capo dello Stato autorizza la presentazione al Parlamento dei decreti del governo, ed è capitato che intervenisse con un’azione di “moral suasion” per convincere l’esecutivo a correggerli.

CAMERE, ELEZIONI, REFERENDUM

Il presidente ha poi il potere di convocare e, soprattutto, di sciogliere le Camere (a fine legislatura o quando queste non sono in grado di esprimere una maggioranza di governo). La seconda prerogativa, però, non si può esercitare durante il “semestre bianco”, ossia negli ultimi sei mesi di mandato al Colle (a meno che questi non coincidano, in tutto o in parte, con l’ultimo semestre della legislatura). I costituenti hanno posto questo limite per impedire che il presidente, nella speranza di essere rieletto, cercasse di ottenere un Parlamento a lui più favorevole attraverso elezioni politiche anticipate.

Al potere di sciogliere le Camere, infatti, fa da corollario proprio quello di indire le elezioni, che a sua volta si associa a quello di indire i referendum.

NOMINE

Dopodiché, ci sono i poteri di nomina.

Il Capo dello Stato affida l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio in pectore e poi nomina l’intero esecutivo. È suo compito anche nominare cinque dei 15 membri che compongono la Corte costituzionale.

Inoltre, il presidente può attribuire la carica di senatore a vita a cittadini che abbiano “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, si legge all’articolo 59 della Costituzione. Ma anche in questo caso c’è un limite: i senatori a vita in carica non possono essere più di cinque (escludendo dal conteggio gli ex presidenti della Repubblica, che, una volta concluso il mandato, assumono la stessa carica). Sergio Mattarella ha nominato una sola una senatrice a vita, Liliana Segre, mentre Giorgio Napolitano era arrivato al massimo di cinque: Mario Monti, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Elena Cattaneo e Claudio Abbado.

ALTRI RUOLI E POTERI

Il Capo dello Stato ha poi il comando delle Forze armate, dichiara lo stato di guerra (che prima deve essere deliberato dalle Camere) e presiede il Consiglio supremo della Difesa, così come il Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno dei magistrati.

Infine, fra le prerogative del presidente rientrano anche altri poteri: ratificare i trattati internazionali (nella maggior parte dei casi su autorizzazione del Parlamento); sciogliere i consigli regionali e rimuovere i presidenti delle giunte; conferire onorificenze; concedere la grazia e commutare le pene dei condannati in via definitiva.

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