Oltre 8.500 ricorsi ricevuti, di cui più di 7.100 ammessi con decisioni che hanno comportato il riconoscimento di risarcimenti per una cifra complessiva superiore ai 111 milioni di euro. È questa in estrema sintesi la fotografia dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, giunto alla soglia del traguardo quinquennale di attività. Una fotografia, presentata e illustrata, anche con il supporto di interessanti considerazioni qualitative, dal suo Presidente GianPaolo Barbuzzi durante il Convegno di Studi “Il primo quinquennio di operatività dell’ACF – Per un rinnovato ruolo delle ADR nei mercati finanziari”, promosso e organizzato dallo stesso Arbitro, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e con l’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito – ANSPC.
Un’occasione, dunque, utile per un consuntivo da cui, stando alle parole di Barbuzzi, sono emersi, sia motivi di legittima soddisfazione: “l’ACF è stato il primo organismo che ha consentito un effettivo ristoro ai tanti risparmiatori vittime di misselling che si sono trovati coinvolti nelle vicende delle due banche venete finite in liquidazione coatta amministrativa nel giugno del 2017”; sia il riconoscimento di criticità, in particolare, quelle legate “alle dinamiche relazionali tra intermediari e piccoli risparmiatori” con i primi che “spesso si limitano ad un adempimento essenzialmente formale degli obblighi previsti dalla normativa in tema di prestazione di servizi di investimento, concentrando la loro attenzione più sugli obblighi legali che sull’effettiva messa a disposizione di un set informativo di agevole e immediata comprensibilità, su cui fondare scelte di investimento effettivamente consapevoli”.
Ma, anche, un’occasione, tenendo conto delle recenti modifiche regolamentari dell’ACF, per guardare in prospettiva e per annunciare per il prossimo futuro iniziative comunicazionali, coinvolgendo le associazioni dei consumatori e quelle rappresentative degli intermediari. Conseguenza logica – secondo Barbuzzi – del convincimento che “molti nostri orientamenti sono utili anche per migliorare il livello di cultura finanziaria tra i cittadini coerentemente al ruolo svolto dalle ADR nell’ambito della riforma della giustizia civile”.
Un aspetto quest’ultimo, ripreso nella sua ampia relazione da Domenico Siclari, Ordinario di Diritto dell’Economia all’Università Sapienza di Roma, che, analizzando la funzione delle ADR nei suoi molteplici profili funzionali, dal giustiziale all’amministrativo a quello di supervisione, ha sottolineato come “questi sistemi di composizione stragiudiziale delle liti nel settore bancario e finanziario, quali strumenti preordinati alla tutela della clientela e al buon funzionamento del mercato ai sensi dell’articolo 47 della Costituzione, possono ben inquadrarsi nell’ambito dell’esplicazione del principio di sussidiarietà orizzontale come previsto dall’articolo 118 u.c. della Costituzione, con uno Stato che deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Si può registrare in questo senso una sussunzione legislativa di regole e prassi formate dai privati operatori del mercato, quali l’Ombusdam-Giurì bancario, primo modello di ADR nel settore bancario”.
L’allargamento del perimetro di analisi ha costituito la premessa per immergersi nel composito mondo arbitrale, attraverso gli interventi degli ospiti della Tavola Rotonda, che ha animato la seconda parte del Convegno.
Magda Bianco, Capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione Finanziaria della Banca d’Italia e nel cui perimetro di competenze ricade l’Arbitro Bancario Finanziario, ne ha ricordato i tratti essenziali di un’esperienza ultradecennale, che ha rappresentato un modello operativo di riferimento anche per lo stesso ACF, ribadendo, sia quanto, in un’ottica di elevata qualità professionale, è importante la stretta ed efficace collaborazione con l’ ACF e con il futuro l’Arbitro Assicurativo AAS per la tutela dei consumatori e per il buon funzionamento del mercato finanziario; sia la necessità di affrontare con determinazione da parte di ABF le sfide del prossimo futuro, percorrendo strade innovative di sperimentazione, tra cui, il ricorso al rito monocratico e l’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate.
E, in tema di AAS, Stefano De Polis, Segretario Generale dell’IVASS, parlando di questa nuova figura arbitrale, il cui debutto operativo dovrebbe avvenire nella prima parte del prossimo anno, ne ha messo in evidenza da un lato, i tratti distintivi, tra i quali “la modalità di adesione automatica ad esso per il fatto stesso di essere iscritti all’Albo delle Imprese e al Registro degli Intermediari” ; dall’altro, la diversa nozione di consumatore di prodotto assicurativo, in quanto legittimati a presentare ricorso “non sono solo il contraente e l’assicurato, ma anche il danneggiato, nei casi in cui l’ordinamento gli riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, come nel caso della r.c. auto”.
E, a proposito di consumatori, Antonio Pinto, nella sua veste di Presidente per la Puglia di Confconsumatori, ha sottolineato l’utilità dell’ACF riscontrabile su un duplice livello: per i risparmiatori, in quanto “strumento che consente ai cittadini di recuperare fiducia in un sistema del mercato finanziario spesso percepito come truccato a beneficio di pochi o comunque troppo rischioso; per l’intero mercato finanziario, in quanto “strumento che fornisce indirizzi concreti e chiari di condotta da parte degli intermediari quando vendono o gestiscono i prodotti finanziari dei clienti”.
A completare l’analisi del mondo arbitrale, Rinaldo Sali, Vice Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano – CAM, che ne ha innanzitutto messo in evidenza i tratti operativi generalistici con un’applicazione a tutte le tipologie, comprese quelle dell’ABF e dell’ACF, spaziando dalla materia societaria, agli appalti, ai contratti di distribuzione commerciale. Con un’avvertenza: “le controversie finanziarie della CAM non riguardano strettamente il rapporto risparmiatore investitore, bensì normalmente rapporti contrattuali più ampi, o contratti professionali e consulenziali stipulati tra società commerciali e banche”. Da non dimenticare, poi, le altre peculiarità dell’operato della CAM in tema di nomine degli arbitri, di procedura arbitrale, di caratteristiche del lodo e di forte controllo dei tempi e dei costi procedurali.
Interessante anche il profilo di carenze normative del nostro ordinamento da sanare, evocato dal Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini, Presidente del Gruppo di lavoro anticorruzione del G20, un organismo istituito nel 2010 e che ha generato 21 assets di principi e standard, di linee guida e compendi. Egli ha, infatti, ricordato come, nonostante quanto approvato nel giugno 2018 in sede di Greco (Gruppo di Stati contro la Corruzione), in Italia non venga “assegnata rilevanza penale alle condotte corruttive degli arbitri, siano essi interni o stranieri”. Ed, inoltre, con riferimento all’articolo 813 c.p.c., va ricordato il mancato riconoscimento all’arbitro della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in contrasto con gli articoli 2,3 e 4 del Protocollo Addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa.
Dal canto suo Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana – ABI, ricordato il contributo collaborativo dell’Associazione per un’efficace operatività del mondo arbitrale ed espressa una valutazione positiva nei confronti di ABF e ACF, ha sottolineato l’importanza di “apportare alcuni miglioramenti alla procedura finalizzati a garantire una maggiore omogeneità e ponderatezza delle decisioni con l’obiettivo di una maggiore tenuta dell’intero sistema , ferma restando l’assoluta contrarietà dell’ABI a quelle proposte di legge che vorrebbero trasformare le decisioni di ABF e ACF in titoli esecutivi”.
Guido Alpa, Emerito di Diritto Civile presso la Sapienza, chiamato a fornire le conclusioni del dibattito, ha valutato positivamente il contributo del sistema di ADR nel settore bancario finanziario, in quanto “si instaura un ciclo virtuoso che dai collegi di ACF e ABF si espande alle aule giudiziarie e poi da queste ritorna ai collegi sotto forma di giurisprudenza interpretativa delle disposizioni di legge”. Rilevata, peraltro, anche una certa maggiore lentezza in settori in cui il procedimento di mediazione è obbligatorio, Alpa ha, infine, auspicato che “il sistema di ADR debba essere utilizzato per assicurare una maggiore giustizia piuttosto che per scoraggiare l’accesso alla giustizia”.