L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, con nota del 14 settembre, alcune precisazioni in merito alle importanti modifiche sulla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto di lavoro a termine superiore ai 12 mesi, inserita in sede di conversione dell’art. 41bis del Decreto “Sostegni-bis” dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Le novità sulla nuova disciplina del contratto a termine, come richiesto da Confindustria, consentono ora la durata o la proroga oltre i 12 mesi (e non oltre i 24 mesi) o il rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, non solo per le causali legali (vale a dire per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori ed esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria), ma anche in presenza di “specifiche esigenze” previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o dai contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
In altri termini, ai contratti collettivi è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
Al riguardo non sono posti particolari vincoli contenutistici. D’altra parte, le caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali non richiedendo che le “esigenze” siano “specifiche”, e quindi individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (come ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
Le modifiche introdotte non hanno riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influiscono anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto tra le causali del contratto a termine, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa a esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
La possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi in base alle causali contrattuali è comunque consentita sino al 30 settembre 2022.
Il termine del 30 settembre va riferito alla stipula del contratto, che potrà prevedere una durata del rapporto oltre tale data e fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà nuovamente possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite dalle causali legali.
Diversamente, le regole in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a termine, le cui causali non fanno riferimento alle “specifiche esigenze” del decreto “Sostegni-bis”, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione della contrattazione.