Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una significativa crescita del mercato dell’arte al punto che il mondo finanziario ha cominciato a considerare le opere d’arte, e anche altri beni da collezione, come un asset class alternativo o una nuova e interessante opportunità di business.Se prima il mercato dell’arte era costituito esclusivamente da case d’asta, galleristi, dealer e art advisor, oggi compaiono anche le banche e le società finanziarie che gestiscono patrimoni di un certo livello, proponendo così dei servizi incentrati su singole opere d’arte e collezioni più complesse. Parliamo di art lending, cioè della possibilità di poter ottenere un finanziamento a fronte del deposito a garanzia di determinate opere. Un servizio offerto principalmente a chi possiede un alto patrimonio netto (HNMI) locuzione di Hight Net Worth Individual.
Trattasi di un’operazione finanziaria che può essere utilizzata per diverse finalità: ottenere liquidità per poi investire il capitale in altre operazioni finanziarie o ricevere un prestito sull’opera messa a garanzia come anticipo di quanto sarà incassato in futuro dall’eventuale vendita
Al riguardo l’ordinamento giuridico in Italia non disciplina l’art lending. L’ art. 106, primo comma, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dispone che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia …”
Perciò al fine di ottenere un finanziamento, la parte che finanzia, quale l’istituto di credito, normalmente richiede una garanzia accessoria per tutelare l’ adempimento dell’obbligo restitutorio, come il diritto da parte del soggetto finanziatore di disporre la vendita di beni oggetto di garanzia.
Quindi strettamente correlata alla concessione del finanziamento è la predisposizione di una garanzia accessoria che abbia lo scopo di diminuire le conseguenze legate all’operazione di credito consentendo al soggetto finanziatore di recuperare in caso di inadempimento dell’obbligo restitutorio. Le garanzie reali si distinguono in ipoteca, pegno e privilegio. Nel caso di collezioni d’arte la garanzia è da definirsi un pegno, visto che trattasi di diritto reale avente ad oggetto beni mobili, crediti e altri diritti su beni mobili.
Nel nostro ordinamento rinviene la propria disciplina negli artt. 2784 e seg. del c.c.. Esso si costituisce in virtù di un contratto concluso tra il proprietario del bene e il creditore che attribuisce a quest’ultimo, in caso di inadempimento del debitore, la facoltà di far vendere la cosa oggetto di pegno per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori. Inoltre, ai sensi dell’art. 2786 c.c., il quale, dispone che “la cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti […]”, si prevede la possibilità di consegnare l’opera a soggetti terzi, ossia a realtà accreditate e specializzate in arte che si occupano di custodire e conservare correttamente l’opera d’arte, poiché il deterioramento dell’opera andrebbe a compromettere la clausola posta a garanzia.
Infine, il soggetto finanziatore avvierà una serie di cautele (Diligence) – v. legge antiriciclaggio – per avere ogni certezza relativamente all’opera od alla collezione che si andrà a finanziare. E, trattandosi di opere d’arte, considerata la complessità dell’eventuale recupero della somma prestata, le stesse vengono generalmente finanziate in misura dal 30% al 50% del suo valore di stima. Il tutto deve essere corredato con tutta una serie di caratteristiche di tutela per il soggetto finanziatore. Le attività delle due diligence prevedono che l’opera o la collezione deve possedere e dimostrare necessariamente: autenticità, provenienza, titolo d’acquisto, stato di conservazione (condition report), assenza di qualsiasi tipo di vincolo di libera circolazione internazionale e nessuna limitazione di interesse artistico-culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali. Tali garanzie, saranno poi poste ad una successiva verifica da parte di tutte le autorità preposte.
Solo in seguito, sarà possibile avviare definitivamente l’istruttoria per un corretto servizio di art lending, meglio se riguardante opere d’arte di valore stabile, non soggette a mode, così escludendo l’ingresso a collezionisti in possesso di opere ritenute dal mercato poco interessanti.
In copertina opera “The Banker’s Table” (1877) di William Michael Harnett. Conservato al The Metropolitan Museum of Art di New York.