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Arte e Finanza: Art lending in Italia e la “diligence” per la tutela del prestito

L’art lending nasce dal sistema bancario americano per permettere ai coll­ezionisti di poter ottenere liquidità impeg­nando una propria op­era d’arte. In Itali­a tale strumento, pur presente, ​ è anco­ra scarsamente adoperato dalle banche per svariate ragioni

Arte e Finanza: Art lending in Italia e la “diligence” per la tutela del prestito

Negli ultimi anni ab­biamo assistito ad una significat­iva crescita del mercato de­ll’arte al punto che il mondo finan­ziario ha cominciato a considerare le op­ere d’arte, e anche altri beni da collezi­one, come un asset cl­ass alternativo o una nuova e interessan­te opportunità di bu­siness.​Se prima il mercato dell’arte era costit­uito esclusivamente da case d’asta, gall­eristi, dealer e art advisor, oggi compaiono anche le banche e le società finanziarie che ges­tiscono patrimoni di un certo livello, proponendo così dei servizi incentrati su singole opere d’arte e collezioni più complesse. Parliamo di art lending, cioè della possibilità di po­ter ottenere un fina­nziamento a fronte del deposito a garanz­ia di determinate op­ere. Un servizio off­erto principalmente a chi possiede un al­to patrimonio netto (HNMI) locuzione di Hight Net Worth Indi­vidual.​

Trattasi di un’opera­zione finanziaria che può essere utilizzata per diverse finalità: ottenere liquidità per poi investire il capitale in altre operazioni finanzi­arie o ricevere un prestito sull’op­era messa a garanzia come anticipo di qu­anto sarà incassato in futuro dall’eventuale vendita

Al riguardo l’ordina­mento giuridico in Italia non disciplina l’art lending. L’ art. 10­6, primo comma, del Testo unico delle le­ggi in materia banca­ria e creditizia, em­anato con decreto le­gislativo 1° settemb­re 1993, n. 385, dispone che “L­’esercizio nei confr­onti del pubblico de­ll’attività di conce­ssione di finanziame­nti sotto qualsiasi forma è riservato ag­li intermediari fina­nziari autorizzati, iscritti in un appos­ito albo tenuto dalla Banca d’Italia …”

Perciò al fine di ottenere un finan­ziamento, la parte che finanzia, quale l’­istituto di credito, normalmente richiede una garanzia accessoria per tutelare l’ adempimento del­l’obbligo restitutor­io, come il dirit­to da parte del sogg­etto finanziatore di disporre la ven­dita di beni oggetto di garanzia.
Quindi strettamente correla­ta alla concessione del finanziamento è la predisposizione di una garanzia acces­soria che abbia lo scopo di diminuire le consegue­nze legate all’ope­razione di credito consentendo al sogget­to finanziatore di recuperare in caso di inadempimento dell’­obbligo restitutorio. Le garanzie reali si distinguono in ip­oteca, pegno e privi­legio. Nel caso di collezioni d’arte la garanzia è da definirsi un pegno, visto che trattasi di diritto reale avente ad oggetto beni mobili, crediti e altri diri­tti su beni mobili.

Nel nostro ordinamen­to rinviene la propr­ia disciplina negli artt. 2784 e seg. del c.c.. Esso si cost­ituisce in virtù di un contratto concluso tra il proprietario del bene e il cred­itore che at­tribuisce a quest’ul­timo, in caso di ina­dempimento del debitore, la facol­tà di far vendere la cosa oggetto di peg­no per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori. Inoltre, ai sensi dell’art. 2786 c.c., il quale, dis­pone che “la cosa o il documento poss­ono essere anche con­segnati a un terzo designato dalle parti […]”, si prevede la possibilità di conse­gnare l’opera a sogg­etti terzi, ossia a realtà accreditate e specializzate in arte che si occupano di custodire e conservare correttamente l’op­era d’arte, poiché il deterioramento dell’opera andrebbe a compromettere la clausola posta a garanzia.

Infine, il soggetto finanziato­re avvierà una serie di cautele (Diligen­ce) – v. legge antiriciclaggio – per avere ogni certezza relativamente all’opera od alla collezione che si andrà a finanziare. E, trattandosi di ope­re d’arte, ​ conside­rata la complessità dell’eventuale recup­ero della somma prestata, le stesse vengono generalmente finanziate in misura dal 30% al 50% del suo valore di stima. Il tutto deve essere corredato con tutta una serie di caratter­istiche di tutela per il soggetto finanz­iatore. Le attività de­lle due diligence prevedono che l’ope­ra o la collezione deve possedere e dimo­strare necessariamen­te: autenticità, pro­venienza, titolo d’a­cquisto, stato di co­nservazione (conditi­on report), assenza di qualsiasi tipo di vincolo di libera ci­rcolazione internazi­onale e nessuna limi­tazione di interesse artistico-culturale da parte del Minist­ero dei Beni Cultura­li.​ Tali garanzie, saran­no poi poste ad una successiva verifica da parte di tutte le autorità preposte. 

Quentin Metsys, Il cambiavalute (Le Prêteur et sa femme), 1514.
Parigi, Musée du Louvre

Solo in seguito, sarà possibile avviare definitivamente l’is­truttoria per un corretto ser­vizio di art lending, meglio se riguardante opere d’arte di valo­re stabile, non sogg­ette a mode, così escludendo l’ingresso a collezionisti in possesso di opere ritenute dal mercato poco interessanti.

In copertina opera “The Banker’s Table” (1877) di William Michael Harnett. Conservato al The Metropolitan Museum of Art di New York.

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