Viaggiare si può anche ai tempi del Covid. Ma conviene prepararci bene su due versanti: quello delle regole e quello degli accorgimenti per tutelare la nostra salute. Va detto che sul fronte delle regole la situazione è in continua evoluzione, ma stando alle ultime comunicazioni ufficiali e in base alla normativa italiana, sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione (lavoro, studio o anche semplicemente per andare in vacanza) verso gli stati membri dell’Unione Europea e gli Stati parte dell’accordo Schengen. Gli spostamenti devono però tener conto delle normative vigenti nel Paese di destinazione. Molti richiedono l’esito negativo del tampone effettuato entro le 72 ore dalla partenza o un periodo di quarantena fiduciario, mentre alcuni Paesi hanno addirittura chiuso le frontiere ad altri Stati che rappresentano un rischio elevato per la trasmissione del virus. La cosa migliore è ovviamente sempre consultare le fonti ufficiali per venire a conoscenza delle normative vigenti messe in atto da ogni Paese in materia di spostamenti. Alcuni Paesi infatti hanno annunciato già da ora che da questa estate riapriranno le frontiere ai turisti (la Grecia ad esempio), mentre altri consentono l’ingresso soltanto per motivi lavorativi. Il fatto che alcuni decidano di riaprire le frontiere però, prevede già da adesso che i visitatori debbano esibire o i risultati del tampone fatto al massimo due giorni prima dell’ ingresso, oppure essere stati sottoposti a vaccino. Per maggiore facilità di consultazione i Paesi sono divisi in varie liste raggruppati per restrizioni inerenti ai viaggi. Altro scoglio da superare rimane quello della prenotazione del volo per la destinazione del viaggio. In questo ultimo anno abbiamo potuto sperimentare come la pandemia abbia stravolto totalmente la semplicità nelle prenotazioni di voli e non solo. Per fare un esempio è stata stilata una classifica delle 20 compagnie aeree che hanno messo in atto i più efficaci provvedimenti anti contagio e nel minor tempo possibile. Sono stati infatti adottati dispositivi di protezione individuale rafforzati, assicurazioni sanitarie per possibili contagi in volo, modifiche nel servizio pasti con minore contatto possibile, pulizia profonda dell’aeromobile, sbarco e imbarco garantendo il massimo distanziamento. Cerchiamo allora di capire quali sono le garanzie che hanno i viaggiatori nella prenotazione di trasporti e strutture ricettive e quali sono i loro diritti.
Voli: Se si comprano dei biglietti per un volo che viene cancellato causa Covid (restrizioni in ingresso richieste dai Paesi di destinazione, impossibilità di lasciare il proprio Paese per emergenza diffusione del virus, ecc.) il passeggero ha sempre diritto al totale rimborso del costo del biglietto?
Se il volo viene cancellato a causa del Coronavirus, secondo quanto afferma il regolamento europeo CE261, e sul quale il Codacons (una delle principali associazioni per la tutela dei consumatori) si è pronunciata, il passeggero ha sempre diritto al risarcimento totale del titolo di viaggio oppure, nel caso i voli fossero riprogrammati, ad un volo alternativo. La cosa alla quale non si ha diritto è la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea. Questo perché la situazione causata dall’emergenza sanitaria è considerata una circostanza straordinaria che non può essere gestita dalle compagnie, che pertanto non sono tenute ad offrire alcun risarcimento. Il passeggero è comunque tutelato anche se dovesse restare bloccato in aeroporto, e in questo caso avrebbe diritto all’assistenza da parte della compagnia aerea, che comprende: cibo e bevande, possibilità di comunicare e alloggio in hotel qualora fosse necessario. Sempre secondo il regolamento CE261 questi diritti valgono in qualsiasi Paese membro dell’ Unione Europea, tuttavia in Paesi terzi le regole potrebbero essere differenti. Se la decisione di non partire fosse su base volontaria del passeggero, verrebbero applicate le politiche di rimborso che possono cambiare a seconda delle diverse compagnie aeree
Nei viaggi organizzati “tutto compreso”, la normativa prevede l’obbligo del tour operator o dell’agenzia di viaggi di risarcire i danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ciascuno in base alle proprie responsabilità. In questa normativa rientrano anche i casi di annullamento viaggio dovuti al Covid?
Se il viaggiatore si trovasse impossibilitato a partire per decisione dell’autorità o costretto in quarantena con sorveglianza attiva, quindi senza possibilità di lasciare il proprio domicilio, può recedere dal contratto e ricevere un rimborso sulla base della impossibilità sopravvenuta regolata dall’articolo 1463 del Codice Civile. Il Codice del Turismo prevede inoltre che se nel luogo di destinazione sopraggiungessero eventi in grado di impedire lo svolgimento delle attività presenti all’interno del pacchetto turistico o venisse ostacolato, per qualsiasi motivo, il trasporto nel luogo di destinazione, al viaggiatore viene riconosciuto il diritto di recesso e rimborso totale del prezzo versato. Nel caso di acquisto di pacchetti turistici cancellati in un secondo momento da agenzie o tour operator, si ha diritto al rimborso o ad un pacchetto sostitutivo. Tale pacchetto dovrà essere qualitativamente equivalente o superiore. Nel caso in cui dovesse essere inferiore, l’agenzia/ organizzatore dovrà versare la differenza del prezzo in denaro entro il termine di quattordici giorni. Se invece su base volontaria si decide di annullare la partenza, senza quindi che si siano verificati casi di emergenza sanitaria o altre misure restrittive tali da influire sul normale svolgimento del pacchetto, il recesso viene regolato dalle condizioni contrattuali firmate al momento dell’acquisto.
Normalmente nella prenotazione degli hotel, usando anche App o piattaforme, si richiede un preavviso per la cancellazione gratuita. In caso di mancato soggiorno causa Covid viene comunque mantenuto l’obbligo di dare un congruo preavviso per non incorrere in penali?
Nel momento in cui viene meno la possibilità di usufruire del soggiorno in un hotel a causa dei provvedimenti restrittivi delle autorità per l’emergenza sanitaria in corso, l’hotel deve restituire quanto versato dal cliente. Anche in questo caso diversa è invece la situazione in cui si decide in maniera autonoma di voler annullare il soggiorno senza certezze sulla situazione futura in materia di pandemia. In questo caso si incorre nelle penali e trattenuta della caparra da parte dell’albergatore se previsto nelle condizioni contrattuali precedentemente stipulate.
Per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria è possibile stipularne una che garantisca al cliente assistenza medica per Covid in Paesi extra-europei?
Non solo è possibile ma in molti casi è addirittura obbligatorio. Infatti alcuni Paesi consentono il visto di ingresso soltanto a coloro che risultano muniti di un’assicurazione di viaggio che copra le spese sanitarie per Covid. Anche qui la situazione è in evoluzione e quando si viaggia al di fuori dell’Unione Europea è sempre bene munirsi di un’assicurazione sanitaria con massimali adeguati per far fronte a qualsiasi tipo di problema potesse verificarsi, compreso il trasporto aereo per trasferimento in patria o in strutture sanitarie adeguate alle cure necessarie. Con l’emergenza sanitaria anche le compagnie assicurative si sono adeguate inserendo la copertura Covid nelle loro polizze. In alcuni casi infatti, per ottenere il visto di entrata, viene tra l’altro richiesto ai viaggiatori un periodo di quarantena pari a 14 giorni in strutture a pagamento per i non residenti, oppure effettuare un tampone sostenendo i relativi costi che possono variare di Paese in Paese.
Nei Paesi europei normalmente grazie alla tessera sanitaria nazionale si ricevono cure gratuite in caso di malattie o incidenti. Il Covid rientra in questa casistica?
Sul sito Viaggiare Sicuri (servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina), leggiamo che “I cittadini italiani che si spostano all’interno degli stati dell’Unione Europea, della Svizzera, della Norvegia, Islanda e Liechtenstein e dei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi. Negli altri Paesi in cui non viga un’apposita convenzione bilaterale l’assistenza sanitaria non è fornita a titolo gratuito”. Viene raccomandato a tutti coloro che hanno intenzione di spostarsi in questi Paesi, di munirsi della Tessera europea assicurazione malattia (TEAM) per usufruire dell’assistenza sanitaria diretta.
L’unità di crisi della Farnesina cura direttamente il portale Viaggiare Sicuri che mette a disposizione tutti i dati raccolti nel corso delle attività di valutazione del rischio per ciascun Paese al mondo. In generale si ha accesso ad informazioni riguardanti tutti i fattori di rischio, dall’ordine pubblico al pericolo di attacchi terroristici, includendo aggiornamenti sulla attuale situazione sanitaria e documentazioni necessarie all’ingresso. È possibile scaricare l’App dell’Unità di Crisi per restare aggiornati in tempo reale. Per un’esperienza in totale sicurezza e senza brutte sorprese, la cosa importante è non farsi trovare impreparati, informarsi su ogni aspetto del viaggio da fonti ufficiali e soprattutto farlo nei tempi giusti senza ridursi all’ultimo momento. Ovviamente l’imprevisto potrebbe essere sempre dietro l’angolo, ma se ci si tutela si eviteranno spiacevoli inconvenienti. Per chi invece non dovesse essere pronto a spostarsi troppo lontano dalla propria abitazione, anche quest’anno il turismo di prossimità potrebbe regalare un’ottima e piacevole alternativa.