L’Imu si paga sui terreni agricoli? L’imprenditore agricolo professionale (IAP), anche se opera tramite una società, non più. Lo ha stabilito una modifica al Decreto Crescita approvato alla Camera e ora in corso di discussione al Senato per la definitiva conversione. Il testo fa chiarezza rispetto al passato poiché la legge prevedeva che fossero esentati dall’imposta municipale unica i terreni agricoli e fabbricati di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP). Quest’ultima qualifica, tuttavia, può essere propria sia delle persone fisiche sia delle società, il che ha causato gravi problemi d’interpretazione della norma.
In particolare, mentre gli IAP persone fisiche rientrano chiaramente nel perimetro dell’esenzione, non altrettanto si poteva dire delle società con qualifica di IAP. Poiché la legge era poco chiara su questo punto, finora i Comuni italiani hanno interpretato la regola in modo difforme. Risultato: in alcuni casi le società IAP hanno dovuto pagare l’Imu sui terreni agricoli e fabbricati abitativi mentre in altri sono state esentate, a seconda dell’amministrazione sotto cui avevano la fortuna (o la sfortuna) di ricadere.
Ora però qualcosa è cambiato. La settimana scorsa la Camera ha approvato un emendamento al decreto Crescita (articolo 16-ter) che fa luce sul problema. Il testo chiarisce infatti che i soggetti IAP societari sono equiparati alle persone fisiche in possesso della stessa qualifica e quindi non sono soggetti al pagamento dell’Imu sui terreni agricoli e sull’abitazione.
Il decreto Crescita è ora all’esame del Senato, dove sarà blindato con la fiducia e convertito in legge entro il 29 giugno, ultimo giorno utile per evitare la decadenza del provvedimento.
Confagricoltura esprime soddisfazione per il via libera all’emendamento sulle società IAP e spiega in una nota che la novità “ha effetto retroattivo, poiché il testo richiama espressamente l’interpretazione autentica della disposizione (ex art. 1 dello Statuto del contribuente)”.
Ma cosa si intende, di preciso, per “società con qualifica IAP”? La risposta è all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99:
“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.