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Formazione 4.0: credito d’imposta, ecco come funziona

Una recentissima circolare del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce come fruire del credito d’imposta per le spese del personale per la formazione e quali sono le condizioni per la sua applicazione

Formazione 4.0: credito d’imposta, ecco come funziona

Credito d’imposta Formazione 4.0

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la propria circolare del 3 dicembre, a firma del Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese Stefano Firpo, ha fornito alcuni chiarimenti, di diretta competenza del MISE e d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla fruizione del credito d’ imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese della formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Nel rinviare a una successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti i profili fiscali della disciplina agevolativa, la circolare ricorda che tale incentivazione è stata introdotta in via sperimentale per il solo anno 2018 (rectius : per il periodo d’ imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) e si configura come un regime di aiuti alla formazione in esenzione da notifica, in quanto concesso nei limiti e alle condizioni previste per tale categoria di aiuti dai vigenti regolamenti dell’Unione Europea.

Va peraltro evidenziato, come già riportato da Firstonline, che il 6 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di Bilancio 2019, fatto salvo il passaggio al Senato, che conferma anche per il prossimo anno gli incentivi fiscali per la formazione, calibrandone le percentuali con particolare riguardo alle piccole imprese.

La circolare ministeriale sottolinea innanzitutto che lo svolgimento delle attività formative per cui è riconosciuto il credito d’ imposta deve essere previsto in contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti (o integrati in relazione a tale attività) a partire dal 1° gennaio 2018 e depositati presso l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative ma comunque entro la data del 31 dicembre prossimo.

Al riguardo, si può fare riferimento, ad esempio, agli accordi territoriali stipulati con CGIL, CISL e UIL da Assolombarda di Milano o dall’Unione Industriale di Torino e, per il personale dirigente, con l’ALDAI o con la Federmanager.

La circolare ha dato inoltre le indicazioni in merito a:

Spese rilevanti per determinare l’ammontare del credito d’imposta

Per quanto riguarda la individuazione delle spese ammissibili sono considerate rilevanti, ai fini del calcolo del beneficio, esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili, intendendosi per personale dipendente, a questi fini, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato).

Con la precisazione che, nel caso del personale dipendente impegnato nelle attività formative come “discente”, il costo aziendale delle ore o giornate di formazione si assume per l’ intero importo; mentre nel caso del personale dipendente utilizzato come “docente“ o “tutor“, il suddetto costo aziendale effettivamente sostenuto non può comunque eccedere il limite del 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente.

Non assumono, pertanto, rilievo ai fini del calcolo del beneficio le altre voci di costo aziendale sostenuto per le attività formative, quali, a titolo semplificativo, quelle relative ai docenti esterni all’impresa, quelle relative all’ammortamento dei beni strumentali impiegati o ai materiali utilizzati nello svolgimento delle attività.

Misura del beneficio

La disciplina ha fissato al 40 per cento delle spese ammissibili l’ intensità dell’ aiuto attribuibile. Tale percentuale si applica indistintamente a tutte le imprese e per tutto il personale, non essendosi avvalso il legislatore della facoltà, prevista dalla normativa comunitaria in materia, di maggiorare la misura del beneficio sino alla percentuale del 50 per cento in ragione delle dimensioni dell’ impresa o della situazione del personale dipendente (lavoratori svantaggiati, lavoratori disabili).

Peraltro, l’ emendamento alla legge di bilancio 2019 approvata dalla Camera, ed ora all’ esame del Senato, prevede il passaggio dal 40 al 50 per cento della percentuale del bonus sulle spese di formazione per le piccole imprese, mentre resta fissata al 40 per cento quella per le medie imprese.

L’ importo dell’ agevolazione e del credito d’ imposta riconosciuto sarà invece inferiore per le imprese più grandi: il bonus scende al 30 per cento e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.

Investimenti oggetto dell’ agevolazione

Sul piano sistematico, il credito d’imposta formazione, sia pure introdotto in via sperimentale per un solo anno (e, salvo imprevisti, prorogato ora anche per il prossimo anno), va inquadrato nell’ambito delle altre misure incentivate previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0), volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: in tal senso la disciplina agevolativa individua tassativamente ed espressamente l’elenco delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui apprendimento o la cui implementazione devono costituire oggetto delle attività formative ai fini della loro ammissibilità al beneficio.

L’ obiettivo specifico ed essenziale dell’agevolazione in questione è dunque quello di accrescere le cosiddette “competenze 4.0” del personale dipendente partecipante al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.

Nella generalità dei casi infatti lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le “competenze 4.0“ nelle richiamate tecnologie non può che essere collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende.

In particolare la circolare ribadisce che l’ applicazione del credito d’ imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.

Quanto alle modalità con le quali l’impresa può effettuare gli investimenti, è opportuno sottolineare che la disciplina in questione considera ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti qualificati esterni, sia le attività formative organizzate internamente all’impresa: vale a dire direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor“ interno.

In ciò risiede proprio una delle caratteristiche più qualificanti del credito d’imposta, poiché in molti casi il riconoscimento della cosiddetta “formazione al lavoro“ permette di dare maggiore efficacia all’incentivo.

Condizioni per l’applicazione

Infine, va comunque ricordato che l’applicazione del credito d’ imposta è stata sottoposta a due specifiche condizioni che ne qualificano ulteriormente le finalità e la portata.

Da un lato, la disciplina richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0“ dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Dall’altro, è richiesto all’impresa anche di autocertificare i risultati prodotti dall’investimento in attività formative ammissibili al credito d’ imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all’effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell’ apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle “competenze 4.0“ e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.

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