Il licenziamento sprint dei furbetti del cartellino è al riparo dai ricorsi. Lunedì sera il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto correttivo sul contrasto all’assenteismo nei pubblici uffici.
In sostanza, viene confermato il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2016 con cui il governo – in attuazione della riforma Madia della Pa – ha introdotto una procedura accelerata che consente in 30 giorni prima di sospendere e poi di licenziare gli statali che timbrano senza andare in ufficio.
Il provvedimento varato ieri non cambia la normativa nel merito, ma corregge il testo alla luce della sentenza con cui la Corte Costituzionale a fine novembre 2016 ha dichiarato parzialmente illegittima la legge Madia.
In particolare la Consulta – su ricorso della Regione Veneto – ha stabilito che il governo avrebbe dovuto varare le norme sulle competenze territoriali dopo aver ottenuto un accordo con Regioni, non essendo sufficiente un semplice “parere” in sede di conferenza Stato-Regioni.
L’ultimo decreto correttivo arriva proprio in seguito a un accordo con gli Enti locali, mettendo la Pa al riparo dai ricorsi contro le procedure avviate in base al vecchio provvedimento (che comunque continuano ad avere valore).
Nella sostanza, con i due decreti il governo estende il concetto di “falsa attestazione” della presenza in servizio, stabilendo che si configura in presenza di “qualunque modalità fraudolenta”. In questo modo vengono disinnescate battaglie di lana caprina sui comportamenti dei singoli dipendenti interessati.
La procedura di allontanamento è a dir poco spedita. L’assenteista colto sul fatto deve essere sospeso entro 48 ore dall’episodio. Insieme alla sospensione, al dipendente va inviata la contestazione scritta con la convocazione presso l’ufficio dei procedimenti disciplinari, che deve essere messa in calendario 15 giorni dopo per garantire il diritto alla difesa. Dopo di che, entro 20 giorni dal l’avvio del procedimento, l’ente pubblico deve denunciare il lavoratore alla Procura regionale della Corte dei conti. Alla scadenza del 30esimo giorno, l’assenteista deve essere licenziato. In cinque mesi (erano quattro secondo il decreto originario) deve chiudersi anche l’azione di responsabilità carico del dipendente.
Infine, le nuove regole stabiliscono anche il licenziamento e la responsabilità disciplinare per i dirigenti che, pur essendo a conoscenza dell’episodio di assenteismo, non fanno partire il procedimento di sospensione-licenziamento.