Le assicurazioni italiane chiedono almeno sei mesi di tempo per applicare le disposizioni attuative che saranno emanate in recepimento della nuova direttiva Ue su antiriciclaggio, uso di capitali a fini criminosi e terroristici. È quanto emerge dall’audizione dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici davanti alle commissioni Finanza e Giustizia della Camera.
Secondo l’Ania, il decreto legislativo in arrivo stabilisce nuove regole che impatteranno “notevolmente sull’organizzazione e sulle procedure” sulle compagnie che vendono assicurazioni sulla vita.
Perciò “appare evidente che le imprese non possono progettare cambiamenti organizzativi e procedurali e investire risorse in tali cambiamenti – prosegue la relazione – fintantoché non siano certe o ragionevolmente sicure delle scelte che saranno assunte dalle autorità competenti in materia”.
In particolare, la norma regolamenta i titolari effettivi dei contratti, la verifica semplificata della clientela in possesso di polizze collettive e di puro rischio e l’apparato sanzionatorio, con particolare riguardo alla segnalazione delle operazione sospette.
Per quanto riguarda il primo punto, l’Ania ritiene che la definizione di “titolare effettivo” attualmente contenuta nel testo “ponga rilevanti questioni interpretative, almeno con riferimento alla materia assicurativa”, perché nel contratto vita, quello che viene identificato nella norma come titolare effettivo è l’assicurato che però è diverso dal contraente-cliente, nell’interesse del quale il rapporto continuativo è instaurato.
“La posizione formale dell’assicurato nel contratto di assicurazione sulla vita – spiega l’associazione – non conferisce di per sé un ruolo di rilievo sostanziale”. In base a questo meccanismo è inutile identificare il titolare effettivo nell’assicurato ai fini di antiriciclaggio, soprattutto nelle forme collettive. Perciò l’Ania suggerisce di precisare che “i titolari effettivi debbano beneficiare di un interesse economico diretto al rapporto oppure avere il diritto di attribuire tale interesse economico a soggetti terzi (e ciò a maggior ragione per le polizze collettive)”.
Sulle verifiche semplificate in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le assicurazioni ritengono che “gli indici di basso rischio dovrebbero essere opportunamente integrati inserendo nell’art. 23 due altre fattispecie: le assicurazioni sulla vita in forma collettiva e le assicurazioni di puro rischio”.
Quanto alle sanzioni, l’Ania contesta soprattutto la nuova punizione introdotta per la segnalazione tardiva: “La scelta di non sanzionare le segnalazioni tardive, a nostro avviso, era e sarebbe tuttora opportuna – si legge ancora nella relazione – poiché risulta estremamente difficoltoso e potenzialmente arbitrario stabilire con la necessaria certezza a quale momento di partenza si debba ancorare il presunto ritardo”. L’associazione chiede quindi di mantenere la sanzione per l’omessa segnalazione di un’operazione sospetta, eliminando però contestualmente la nuova e “incongrua” previsione di una sanzione per la segnalazione tardiva.