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Assonime: i problemi sull’accesso civico alle società partecipate

La disciplina del decreto sulla trasparenza si applica anche alle imprese a partecipazione pubblica: ecco tre problemi individuati dall’Associazione fra le Società Italiane per Azioni.

Assonime: i problemi sull’accesso civico alle società partecipate

Pubblichiamo di seguito un breve estratto dalle Osservazioni di Assonime sull’applicazione dell’accesso civico e della disciplina sulla trasparenza alle società a partecipazione pubblica. Il testo integrale della nota è allegato in Pdf.

L’Anac ha recentemente sottoposto a consultazione pubblica uno schema di linee guida recanti indicazioni operative sulle esclusioni e i limiti all’accesso civico alle società a partecipazione pubblica. Le nostre osservazioni partono dalla constatazione che la disciplina del decreto sulla trasparenza si applica, in quanto compatibile, anche a soggetti che sono imprese. L’applicazione della disciplina a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni impone alcune riflessioni sulle differenze che esistono tra un’impresa e una pubblica amministrazione. Il decreto stesso prevede che la disciplina sulla trasparenza ai soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera b, e comma 3, “in quanto compatibile”.

Anzitutto, va tenuto presente che le imprese operano, a differenza delle pubbliche amministrazioni, in mercati in cui si trovano in rapporti di concorrenza con altre imprese. La competitività di un’impresa, e quindi il suo valore, dipende dalle idee che vengono elaborate e sviluppate all’interno dell’organizzazione. Se le informazioni relative a questi aspetti fossero liberamente accessibili ai concorrenti, il valore dell’impresa verrebbe pregiudicato in modo sostanziale. Ne risulterebbe una distorsione di fondo del funzionamento del mercato.

In secondo luogo, va osservato che il decreto sulla trasparenza non si applica a tutte le imprese, ma solo a quelle a partecipazione pubblica. Occorre assicurare, attraverso un’opportuna interpretazione delle norme, che le imprese a partecipazione pubblica non vengano a trovarsi in una situazione di artificioso e ingiustificato svantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti del settore privato e alle imprese a partecipazione pubblica di altri Stati.

In terzo luogo, vi è un’ulteriore considerazione di cui tenere conto nell’interpretazione del dettato normativo. Come le autorità antitrust hanno evidenziato da tempo, le imprese possono scambiarsi informazioni per porre in essere condotte collusive, restrittive della concorrenza a danno degli acquirenti, pubblici e privati, delle loro prestazioni. L’accesso civico potrebbe essere facilmente utilizzato come strumento per realizzare uno scambio di informazioni tra concorrenti, rischiando di creare problemi dal punto di vista del rispetto delle regole antitrust.


Allegati: Nota di Assonime

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