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Manovra 2017: la rivoluzione dei Gruppi Iva

È una delle novità fiscali più significative fra quelle contenute nella bozza della legge di Bilancio – L’Iva non si pagherà più sulle transazioni “fra i soggetti partecipanti a un medesimo gruppo” – Ecco come funziona

L’unione farà anche la forza, ma prima di tutto fa risparmiare. Una delle novità fiscali più importanti contenute nella legge di Bilancio (in discussione alla Camera) è la possibilità di costituire gruppi Iva a partire dal 2018. Con questa norma l’Italia recepisce un istituto previsto da una direttiva Ue del lontano 2006 che negli anni scorsi è stato adottato da vari Paesi. Vediamo di cosa si tratta.

DALL’IVA DI GRUPPO AL GRUPPO IVA: ECCO COSA CAMBIA

Innanzitutto, attenzione agli equivoci: il nuovo gruppo Iva è molto diverso dall’Iva di gruppo, che già esiste. La seconda consente oggi a diverse società di liquidare insieme l’imposta, ma prevede che ogni impresa rimanga un soggetto passivo distinto. È proprio su questo aspetto che interviene il cambiamento più importante. Con la nuova normativa, infatti, il gruppo Iva è un soggetto passivo unico, mentre le società che lo compongono “perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, come si legge nella bozza della manovra.

Questa differenza ha conseguenze pratiche di grande rilievo:

1) L’imposta non si paga più sulle transazioni “fra i soggetti partecipanti a un medesimo gruppo Iva”, perché solo il gruppo è tenuto “all’osservanza delle disposizioni in materia di Iva”.

2) Di conseguenza, le operazioni effettuate da un componente del gruppo saranno considerate come effettuate dal gruppo stesso; specularmente, le operazioni effettuate nei confronti di uno dei componenti del gruppo si considerano effettuate nei confronti del gruppo stesso.

CHI PUÒ COSTITUIRE UN GRUPPO IVA

Possono costituire un gruppo Iva soltanto i soggetti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni “stabiliti nel territorio dello Stato – continua la bozza – per cui ricorrano determinati vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo”. Che vuol dire? Ecco la spiegazione:

Vincolo finanziario. Si ha quando un soggetto controlla un altro, quando ne è controllato o quando entrambi sono controllati da un terzo soggetto (che può anche avere sede all’estero, purché all’interno dell’Ue o in un Paese con cui l’Italia abbia siglato un accordo per lo scambio d’informazioni).

Vincolo economico. Ricorre quando “fra determinati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sussiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi”.

Vincolo organizzativo. Si ha “quando tra gli organi decisionali di determinati soggetti sussiste un coordinamento, operato in via di diritto (…) o anche meramente in via di fatto. Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati”.

Attenzione: se si sceglie di costituire un gruppo Iva, è obbligatorio che ne facciano parte tutti i soggetti “per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo”. Inoltre, se fra due soggetti sussiste il vincolo finanziario, lo Stato presume che sussistano anche quello economico e quello organizzativo. Se non è così, sta al contribuente darne prova.

Infine, vi sono alcuni soggetti a cui la legge vieta di costituire gruppi Iva:
– le “stabili organizzazioni all’estero di soggetti aventi in Italia la sede”;
– i soggetti “sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i soggetti posti in liquidazione ordinaria e i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario”. Naturalmente, se un soggetto controlla varie aziende, il sequestro di una sola di esse impedisce di partecipare a un gruppo Iva anche con le altre.

COME SI COSTITUISCE UN GRUPPO IVA

La legge di Bilancio demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni relative al gruppo Iva. In ogni caso, la manovra precisa fin da ora che la dichiarazione andrà trasmessa per via telematica e dovrà contenere le seguenti informazioni: “La denominazione del gruppo Iva, i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo stesso, l’attestazione della sussistenza tra tali soggetti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo, l’attività o le attività svolte dal gruppo Iva, l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione (elezione irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione) e la sottoscrizione del rappresentante di gruppo e degli altri soggetti che intendono partecipare al gruppo”.

La costituzione del gruppo Iva ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se questa è avvenuta fra il primo gennaio e il 30 settembre. In caso di presentazione fra il primo ottobre e il 31 dicembre, invece, la validità del gruppo Iva scatta dal primo giorno del secondo anno successivo alla dichiarazione. Di conseguenza, considerando che la normativa entrerà in vigore nel 2018, i primi gruppi Iva nasceranno al più presto nel 2019. La legge prevede inoltre che ogni gruppo debba avere una durata minima di tre anni. Infine, l’adesione al gruppo fa cessare gli effetti di tutte le opzioni in materia di Iva esercitate da ogni soggetto, anche se non è decorso il termine minimo di validità.

LE RESPONSABILITÀ

Il soggetto che adempie agli obblighi ed esercita i diritti del gruppo Iva è il suo rappresentante. Per legge, questo ruolo spetta alla società controllante. Se però il gruppo coinvolge soltanto società “sorelle” (cioè controllate da uno stesso soggetto, che però non ha sede in Italia), il rappresentante è il soggetto con il fatturato più alto.

In ogni caso, tutti i soggetti che partecipano al gruppo Iva “sono responsabili in solido con il rappresentante – si legge ancora nella bozza della manovra – per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e di controllo” svolte dall’Agenzia delle Entrate.

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