La delibera dell’Autorità per l’energia che stabiliva rincari sulle bollette di luce e gas, emanata quest’estate per il trimestre luglio-settembre 2016, non è più sospesa. In attesa della decisione di merito che arriverà nel febbraio del 2017, occorrerà attendere di vedere quale sarà la reazione delle imprese: potrebbero decidere di recuperare il mancato introito attraverso dei conguagli oppure aspettare di vedere quali saranno i prezzi stabiliti dall’Autorità nel prossimo aggiornamento previsto per ottobre.
Scendendo nel dettaglio, Il Tar della Lombardia con l’ordinanza n. 1185, pubblicata oggi, si è pronunciato sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità provvisoriamente sospesa dallo stesso Tribunale regionale con decreto cautelare n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016.
Nell’ordinanza i giudici della Sezione Seconda hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di “dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso (nel merito)”. La delibera è dunque sospesa.
Allo stesso tempo il TAR ha “ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”, precisando inoltre che, in linea di principio, il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi del servizio, tra cui i costi connessi al servizio pubblico di dispacciamento.
Per i motivi sopra riportati, i giudici hanno disposto “una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso (nel merito), con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”, ritenendo di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017.