Le norme del bail-in applicate dalla Commissione Ue nel salvataggio delle banche slovene nel 2013 non violano le regole europee. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Ue, precisando che “la ripartizione degli oneri tra azionisti e obbligazionisti subordinati” rispetta “il diritto dell’Ue” nel campo “degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata”. La sentenza arriva dopo il ricorso della Corte Costituzionale slovena legato al salvataggio del 2013 che ha comportato l’azzeramento del capitale dei soci e dei titoli subordinati.
La Corte, inoltre, ritiene che per quanto concerne le misure di conversione o svalutazione dei titoli subordinati, “uno Stato membro non è obbligato ad imporre alle banche in difficoltà, prima della concessione di un aiuto di Stato, di convertire in capitale i titoli subordinati o di svalutarli, né di impiegare integralmente tali titoli per assorbire le perdite”. Tuttavia, in tal caso, “non si potrà ritenere che l’aiuto di Stato sia stato limitato al minimo necessario, lo Stato membro, come le banche beneficiarie degli aiuti pubblico, si assume il rischio di vedersi opporre una decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di tali aiuti con il mercato interno”.
La causa ha origine nei ricorsi di risparmiatori sloveni che videro sacrificati i loro bond subordinati nel 2013 quando lo Stato sloveno intervenne per salvare le banche con 3 miliardi di euro. In seguito alla crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2007, la Banca centrale slovena accertò nel settembre 2013 che cinque banche slovene erano sottocapitalizzate. Non avendo tali banche capitali sufficienti per soddisfare i propri creditori e coprire il valore dei depositi. Il 17 dicembre 2013, la Banca centrale di Slovenia decise di intervenire direttamente alla ricapitalizzazione, al salvataggio e alla liquidazione degli istituti.
L’operazione venne autorizzata dalla Commissione europea. Le misure comprendevano la liquidazione del capitale degli azionisti e dei titoli subordinati. In caso d’insolvenza o di liquidazione dell’emittente, i detentori di titoli subordinati sono rimborsati dopo i detentori di obbligazioni ordinarie, ma prima degli azionisti. Come è noto, tali strumenti finanziari offrono un rendimento più elevato, quale contropartita del rischio finanziario così assunto dai loro detentori.
La Corte costituzionale slovena aveva chiesto alla Corte di Giustizia Ue di pronunciarsi sulla validità e sull’interpretazione delle disposizioni della comunicazione della Commissione sul settore bancario che fissa le regole del burden sharing tra i creditori privati. Nella sentenza emessa oggi, la Corte osserva, per quanto concerne l’effetto vincolante della comunicazione nei confronti degli Stati membri, che la Commissione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, “può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri”.