Nella foresta di detrazioni da tenere presente per la dichiarazione dei redditi un posto speciale spetta all’Art Bonus, che garantisce un credito d’imposta a chiunque doni dei soldi per valorizzare il patrimonio culturale italiano. Introdotto nel maggio 2014 su iniziativa del premier Matteo Renzi e del ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini, lo sconto fiscale è stato reso permanente con la legge di Stabilità 2016.
QUALE AGEVOLAZIONE PREVEDE L’ART BONUS?
In generale, l’Art Bonus consiste in una detrazione Irpef pari al 65% dell’importo delle “erogazioni liberali a sostegno della cultura”, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Ci sono però dei limiti massimi, pari al 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività d’impresa e al 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa.
PER QUALI INTERVENTI VALE L’ART BONUS?
L’Art Bonus scatta quando le donazioni sono destinate ai seguenti interventi:
– manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In tutti i casi, le donazioni devono essere destinate a proprietà pubbliche. Rimangono perciò escluse dall’Art Bonus le donazioni a beneficio dei beni culturali di proprietà privata (anche senza fini di lucro), compresi quelli degli enti ecclesiastici.
COME BISOGNA EFFETTUARE LE DONAZIONI?
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per beneficiare dell’Art Bonus, le donazioni devono essere effettuate tramite banca (ad esempio con un bonifico), ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In sostanza, non possono beneficiare del credito d’imposta le donazioni in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di tracciabilità.
COME SI FRUISCE DELL’ART BONUS?
Le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività d’impresa possono indicare il bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi (nel rigo G9 del modello 730). I titolari del reddito d’impresa, invece, possono fruire del credito solo in compensazione, ovvero per pagare altre imposte.
L’agevolazione va sempre divisa in tre rate annuali di pari importo, perciò, a seconda dei casi, la prima quota va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno della donazione oppure sfruttata in compensazione a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la donazione.
QUALI ADEMPIMENTI BISOGNA RICORDARE?
Per avere diritto all’Art Bonus, chi effettua la donazione deve conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria con l’indicazione della causale Art Bonus seguita dall’ente che incassa e dall’oggetto della donazione. Dal canto loro, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare ogni mese l’ammontare delle donazioni ricevute e del loro utilizzo sui loro siti istituzionali e sul portale www.artbonus.gov.it.
QUALI SONO GLI ALTRI BONUS FISCALI “ARTISTICI”?
L’Art Bonus non è l’unico sconto finale garantito a chi effettua donazioni al mondo della cultura. Anzi, le detrazioni previste sono diverse:
– per le donazioni in favore della Biennale di Venezia. Chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 24.
– Per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 25. Questa detrazione è cumulabile con quella del 50% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50%.
– Per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal ministro per i Beni e le Attività Culturali. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 26.
– Per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un ammontare non superiore al 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L’importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 27.
– Per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. La detrazione si calcola su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30% per le somme versate al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 28.