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Asdi, come fare domanda per l’assegno di disoccupazione

L’Inps chiarisce scadenze e modalità per richiedere il nuovo assegno di disoccupazione – Ecco i requisiti da soddisfare, la decorrenza, la durata e l’importo massimo dell’Asdi.

Asdi, come fare domanda per l’assegno di disoccupazione

L’Inps spiega come presentare la domanda per l’Asdi, l’assegno di disoccupazione introdotto in via sperimentale dal Jobs Act. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 47 del 3 marzo 2016 dell’Istituto di previdenza.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per l’Asdi va presentata per via telematica entro i 30 giorni successivi alla scadenza della Naspi. Tuttavia, per i lavoratori che hanno terminato il periodo massimo di Naspi fra il primo maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare Inps – giovedì 3 marzo 2016 -, il termine di 30 giorni decorre proprio dallo scorso 3 marzo.

La domanda telematica di Asdi può essere presentata attraverso i seguenti canali messi a disposizione dall’Inps:

– sito www.inps.it (ma occorre il Pin dispositivo Inps);

– Contact Center Multicanale Inps-Inail, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare (a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico);

– patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita).

REQUISITI

L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver fruito della Naspi fino alla sua scadenza (tuttavia, l’Asdi può essere concesso per un massimo di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine dell’ultimo periodo di Naspi, e per un massimo di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine);     

b) essere ancora disoccupati (condizione autocertificata dal richiedente all’atto della domanda e verificata dal centro per l’impiego);

c) far parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minorenne (non necessariamente il figlio del richiedente) oppure avere dai 55 anni in su e non aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;

d) avere un Isee pari o inferiore a 5mila euro;

e) non avere usufruito dell’Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

f) avere sottoscritto presso i centri per l’impiego un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

L’IMPORTO DELL’ASDI

L’Asdi è pari al 75% dell’ultima Naspi percepita e non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale (pari nel 2015 a 448,52 euro). L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico, qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (Anf). Mentre si riceve l’Asdi non si ha diritto agli Anf e nel periodo non si è coperti da contribuzione figurativa.

DA QUANDO SI RICEVE L’ASSEGNO

L’Asdi spetta dal giorno successivo alla scadenza della Naspi ed è pagato direttamente dall’Inps. I versamenti iniziano dopo che l’Istituto di previdenza ha ricevuto dal Centro per l’impiego la conferma dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato (o patto di servizio).

DURATA DELL’ASDI

L’Inps paga l’Asdi per massimo 6 mesi, ma il periodo si riduce in due casi:

– se il beneficiario ha già usufruito dell’Asdi nei 12 mesi precedenti la scadenza della Naspi, quei mesi vengono sottratti ai sei standard;

– il periodo di fruizione dell’Asdi non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti la scadenza della Naspi.

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