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Dis-Coll: da oggi solo domande telematiche. Ecco le istruzioni dell’Inps

A partire dall’11 maggio la domanda per l’indennità di disoccupazione Dis-Coll può essere inoltrata all’Inps esclusivamente per via telematica. La Dis-Coll è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che siano rimasti involontariamente senza lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. L’Inps fornisce le istruzioni per l’inoltro della domanda

Dis-Coll: da oggi solo domande telematiche. Ecco le istruzioni dell’Inps

Da oggi è possibile inoltrare la domanda per la Dis-Coll esclusivamente per via telematica. L’indennità di disoccupazione infatti, entrata in vigore lo scorso primo maggio insieme alla Naspi, a partire da oggi potrà essere richiesta soltanto sul sito dell’Inps tramite apposito Pin personale. Il sistema delle indennità di disoccupazione è stato modificato con la riforma del mercato del lavoro targata Renzi che, con il decreto legislativo del 4 marzo, ha introdotto l’indennità Naspi, Asdi e Dis-Coll. A disciplinare le modalità di presentazione della domanda per la Dis-Coll è stata la circolare numero 83 dell’Inps.

A chi è rivolta la Dis-Coll

A differenza della Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale Per l’Impiego) pensata per tutelare i lavoratori dipendenti, la Dis-Coll è rivolta ai collaboratori  coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Per avere diritto all’indennità di disoccupazione Dis-Coll i lavoratori devono presentare i seguenti requisiti:

– tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente al licenziamento fino al momento di effettiva cessazione del lavoro;

 – un mese di contribuzione nell’anno 2015 o un rapporto di collaborazione di almeno un mese che abbia dato luogo ad un reddito non inferiore alla metà dell’importo che dà diritto ad mese di contribuzione.

Importo e durata

L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:

– nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all’importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;

– nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.

Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Domanda telematica per la Dis-Coll

Come annunciato dalla circolare Inps, la domanda per l’indennità Dis-Coll a partire dall’11 maggio può essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino deve accedere ai servizi telematici dell’Inps tramite il proprio Pin personale e poi seguire il percorso indicato: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > Dis-Coll.

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