Di questi tempi, come ogni anno, la Rai spedisce nelle case degli italiani i bollettini per pagare il canone. Il conto per il 2015 è di 113,50 euro e la scadenza per il versamento è il 31 gennaio, ma è facile prevedere che anche stavolta molti contribuenti non metteranno mano al portafogli. Il canone è infatti una delle imposizioni con il tasso d’evasione più alto (circa il 30%), oltre che una delle più contestate dai cittadini. Esistono però alcune (poche) categorie che possono permettersi di non pagare il canone senza correre il rischio sanzioni. Eccole:
ESENZIONE PER GLI ANZIANI
Una legge del 2007 stabilisce che chi ha compiuto 75 anni entro il termine del pagamento del canone possa godere dell’esenzione nel caso in cui non conviva “con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio” e disponga di un reddito familiare “non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità”, ovvero 6.713,98 euro l’anno.
Per determinare il reddito vanno escluse dal calcolo le seguenti voci:
– i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate ad invalidi civili);
– il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
– i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
– altri redditi assoggettati a tassazione separata.
La domanda di esenzione per gli anni dal 2008al 2015 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia, oltre che agli sportelli delle sedi regionali della Rai. La domanda deve essere consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T., Casella postale 22, 10121 – Torino (To).
Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia. E’ inoltre disponibile il call center “Risponde Rai” al numero 199.123.000.
Per avere diritto all’esenzione annuale per il 2015 è necessario aver compiuto 75 anni entro il 31/01/15. Chi intende invece fruire del beneficio per la prima volta nel secondo semestre dell’anno deve aver raggiunto la soglia minima d’età entro il 31/07/15. Nelle annualità successive i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza presentare nuove dichiarazioni, ma se venissero meno i requisiti per l’esenzione, l’obbligo di pagamento sarebbe ristabilito.
E’ bene ricordare, infine, che la norma prevede una sanzione amministrativa “d’importo compreso tra euro 500 e euro 2.000 per ciascuna annualità evasa”, che si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
ALTRI CASI DI ESENZIONE
– Militari delle Forze Armate Italiane
L’esenzione è prevista solo per ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Il possesso del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.
– Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato
Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia è possibile usufruire dell’esonero scrivendo al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV, allegando una dichiarazione del Comando da cui dipende l’interessato o un’autocertificazione attestante l’appartenenza alle Forze armate della Nato.
– Agenti diplomatici e consolari
Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel Paese da loro rappresentato anche i nostri rappresentanti diplomatici godano di uguale trattamento.
– Rivenditori e riparatori TV
Sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio-televisiva.
CHE SUCCEDE A CHI EVADE IL CANONE RAI?
Le sanzioni in caso di evasione possono arrivare fino a quasi 620 euro. Chi invece rinnova l’abbonamento oltre i termini di legge deve corrispondere il canone utilizzando un bollettino di c/c 1107 intestato a “AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT RECUPERO CANONI ABBONAMENTO TV”.
In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, è dovuta una sanzione amministrativa pari a 1/12 dell’importo del canone per ogni semestre (4,47 euro). Se invece si va oltre il mese di ritardo, la sanzione ammonta a 1/6 del canone per ogni semestre (8,94 euro). Infine, nel caso in cui il ritardo superi i sei mesi, vengono aggiunti interessi di mora pari all’1% per ogni semestre compiuto. Queste maggiorazioni devono essere versate sul c/c postale n. 104109 intestato a “AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT SANZ. AMM.VE INTERESSI E SPESE”.