L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo alla legge sul rientro dei capitali con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti. Le principali misure contenute nel provvedimento sono la “voluntary disclosure” e l’introduzione nel codice penale del reato di autoriciclaggio.
Con questa legge chi avesse commesso violazioni fiscali e nascosto denaro o beni all’estero o in Italia può far emergere le somme con un’autodenuncia, attraverso la cosiddetta voluntary disclosure: l’evasore dovrà pagare tutte le tasse evase ma avrà sconti su sanzioni-interessi, non incorrerà nelle pene previste per i reati fiscali compiuti e soprattutto non verrà perseguito per il nuovo reato di autoriciclaggio che è stato introdotto nel provvedimento proprio con l’obiettivo di dare una spinta all’emersione.
Il pagamento da parte dell’autore delle violazioni dovrà avvenire “in un’unica soluzione” o in “tre rate mensili”. La procedura potrà essere attivata entro il 30 settembre 2015 su violazioni commesse fino al 30 settembre scorso.
Il nuovo reato di autoriciclaggio, che è stato inserito nel codice penale italiano, prevede un doppio binario: le condanne saranno più o meno severe a seconda che i soldi siano frutto di un reato punito con pene superiori o inferiori ai cinque anni.
L’autoriciclaggio, recita il testo, prevede che si applichi “la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5mila a euro 25mila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Sotto la soglia dei 5 anni per la punibilità del reato a monte, il nuovo reato viene punito con il carcere da uno a quattro anni e con una multa compresa fa 2.500 e 12.500 euro.
Il colpevole non è perseguito “quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale” purché, precisa il testo, non ci sia stata l’intenzione in tal modo di occultare i frutti del reato.