La Camera ha dato il suo via libera definitivo al disegno di legge di conversione del decreto di riforma sull’arretrato del processo civile, approvato con 317 sì e 182 no. Il disegno di legge prevede, che riforma la disciplina del processo civile contiene molte novità, in particolar modo sul fronte del divorzio: da oggi, infatti, sarà possibile divorziare senza mai mettere piede in un tribunale, a meno che non siano in corso contenziosi tra marito e moglie, a tre anni dal momento della separazione.
Tra le altre novità del decreto convertito in legge ci saranno anche la riduzione del periodo di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni e la possibilità di ricorrere all’arbitrato nelle cause civili pendenti. Sotto, in sintesi le novità principali.
Il decreto prevede inoltre convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: ne. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per ottenere il divorzio, i coniugi potranno comparire davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, senza assistenza obbligatoria dei difensori. Questa modalità è a disposizione dei coniugi solo nel caso in cui non ci siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Sulla questione è previsto un doppio passaggio dinanzi al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile a distanza di 30 giorni.
Nelle cause civili pendenti, sia in primo grado sia in grado d’appello, le parti potranno inoltre richiedere congiuntamente un procedimento arbitrale. Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Quanto agli arbitri, è previsto un contenimento dei loro compensi da stabilirsi tramite decreto ministeriale.
Per scoraggiare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In soldoni, dunque, chi perde rimborserà le spese processuali.
Le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice passeranno d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione.
In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Inoltre, il decreto contiene la riforma della disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalità di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all’apprensione delle navi e degli aeromobili, così da superare le criticità dell’esecuzione di siffatti beni.
Con la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l’obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare. L’intervento eviterà le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo.
Sono stati poi, introdotti, nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli avvocati e procuratori dello stato: 30 giorni.