Parcelle più ricche per gli avvocati. Il decreto 55 del ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile, aggiorna gli importi applicati dall’estate 2012 e detta nuovi parametri forensi.
Si tratta di un testo molto atteso dagli avvocati nel caso di liquidazione delle spese in giudizio, oppure nel caso in cui non vi sia l’accordo tra cliente e legale o anche quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta.
Il Consiglio nazionale forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la tabella dei compensi che, per una causa di circa 15mila euro, prevede un aumento medio delle parcelle pari al 130%, da 2100 a 4835 euro. Questo perché sono aumentati i costi in tutte le fasi di giudizio, da quella di studio a quelle di introduzione e trattazione, sino ad arrivare a quella decisionale.
Tra le novità del testo vi è anche l’eliminazione della norma che riduceva del 30% i compensi agli avvocati che assistono in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Soddisfatto del decreto il presidente dell’Organismo Unitario Avvocatura Italiana, Nicola Marino, che ha detto: “Si conclude, così, l’iter di un provvedimento atteso troppo a lungo dagli avvocati italiani. Un piccolo passo in avanti per un’avvocatura soffocata da mille problemi. Un primo e concreto gesto positivo del nuovo ministro Orlando”. Marino ha però aggiunto che “la partita vera è quella dei tavoli sulla modernizzazione e il rilancio della professione forense oggetto di discussione le scorse settimane con il Guardasigilli”.
Nel decreto – si legge – per la liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del valore dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta anche una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso totale per la prestazione. Nel caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è regolarmente aumentata fino a un quarto rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale, aumento che va ad aggiungersi a quanto maturato per l’attività svolta in precedenza.
Può essere, però, valutata negativamente, nel momento della liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte che ostacolino la chiusura dei procedimenti in tempi ragionevoli.