Un miliardo di euro l’anno: a tanto ammontano i mancati introiti fiscali in Europa. Lo ha affermato (e non è stato mai smentito) Algirdas Šemeta, commissario europeo per il Fisco e le Dogane, nel presentare pochi mesi fa la piattaforma contro l’evasione fiscale, uno dei tanti strumenti messi in campo dall’UE per cercare di rimpolpare almeno un po’ le limitate risorse delle sempre più insufficienti finanze europee. Uno dei tanti, ma non l’unico, mentre la crisi economico-finanziaria morde ancora e accentua le crescenti spinte centrifughe in un’Europa che sembra avere smarrito quel senso di solidarietà fra gli Stati membri che fino a non molti anni fa aveva alimentato il processo di integrazione.
Sono stati tanti infatti gli strumenti di regolamentazione fiscale europea attivati, o in fase di attuazione, nel corso dell’ultimo anno in seguito a iniziative legislative della Commissione UE. Dopo la piattaforma contro l’evasione fiscale, nelle ultime settimane si è registrato l’avvio della gestazione della tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, che vede la partecipazione di undici Stati membri dell’Eurozona (fra i quali l’Italia) a un accordo di “cooperazione rafforzata” e che comunque entrerà in vigore solo nel 2017. E ancora l’avvio della procedura legislativa (che non sarà affatto facile condurre in porto) per l’istituzione di una Procura europea destinata a individuare e perseguire le frodi al bilancio europeo e ai fondi strutturali.
Infine resta da registrare la recentissima adozione, da parte del Consiglio dell’UE, di due direttive per contrastare, oltre ai casi di vera e propria evasione dell’IVA, anche quelle forme di elusione fiscale, cioè di aggiramento delle normative, che sono messe in atto da alcuni grandi gruppi multinazionali e che determinano sostanziose riduzioni di gettito dell’imposta sul valore aggiunto. Vere e proprie frodi, secondo la definizione contenuta nel testo delle due direttive, commesse spostando “artatamente” la sede di una transazione da un Paese dove l’imposta sul valore aggiunto è più elevata a un altro in cui è più contenuta. Una tesi che però gli avvocati di questi gruppi di imprese respingono nettamente negando qualunque ipotesi di illiceità.
Le motivazioni delle due direttive, approfondite due mesi fa in sede di Consiglio, possono essere sintetizzate con l’affermazione della maggior parte dei rappresentanti degli Stati membri che hanno partecipato a quel dibattito. E cioè che esse “consentiranno agli Stati membri di combattere più efficacemente queste forme sia di evasione sia di elusione fiscale”. Un livello di globalizzazione dell’economia e della finanza sempre più ampio, forme intensificate di competitività internazionale soprattutto da parte dei Paesi emergenti, rapide modifiche dei modelli di business – si legge nella comunicazione della Commissione europea su questo tema che risale a fine 2011 – stanno ponendo nuove sfide ai sistemi fiscali nazionali, sempre più impegnati a individuare e a tamponare le falle che si aprono sul fronte delle entrate.
Nascono così le fragilità intrinseche dei sistemi fiscali degli Stati membri, sempre più vulnerabili a causa della rapidità con la quale evolvono gli schemi di frode con i quali gli organi nazionali di controllo sono obbligati sempre più frequentemente a confrontarsi per evitare serie conseguenze alle casse di uno o più Stati.
Le due direttive adottate ora dal Consiglio modificano quella del 2006 sul sistema comune di IVA. Una (definita “quick reaction mechanism”) si propone di avviare misure immediate da prendere nei casi di frodi improvvise e di grande entità. L’altra (denominata reverse charge mechanism”) consente agli Stati membri di ribaltare, per un limitato periodo di tempo, la regola secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto va applicata nel Paese di origine della transazione per effetto della quale è stato effettuato un pagamento. Con il meccanismo del rovesciamento dell’accusa, l’obbligo di pagare l’imposta per la fornitura di alcuni beni o servizi viene trasferito dal fornitore (come richiesto normalmente dalle norme europee) al cliente.
Le caratteristiche delle frodi – o, se si preferisce, delle forme di elusione dell’IVA – cambiano sempre più rapidamente, dando così origine a situazioni che richiedono risposte rapide. Un esempio è la “fraud carousel” (la frode-giostra), dove le forniture sono scambiate velocemente parecchie volte fra un Paese e l’altro senza il pagamento dell’IVA.
Il meccanismo di rovesciamento della responsabilità sarà potenzialmente applicato in questi settori: telefoni mobili, dispositivi di circuiti integrati, fornitura di gas o di energia elettrica, tablet, PC portatili, cereali e prodotti industriali, metalli grezzi o semilavorati. Con il meccanismo di reazione rapida una procedura abbreviata consentirà agli Stati membri di applicare il rovesciamento dell’IVA per forniture di beni o servizi per un breve periodo di tempo, in deroga alle previsioni della direttiva sull’IVA. Quando uno Stato membro vorrà introdurre una misura specifica attraverso il meccanismo di reazione rapida, la Commissione avrà un limitato periodo di tempo per confermare quella misura tenendo conto però anche del parere degli altri Stati membri interessati.
L’adozione delle due direttive da parte del Consiglio segue l’accordo politico raggiunto al suo interno il 21 giugno. In una dichiarazione il Consiglio e la Commissione hanno messo in evidenza il carattere temporaneo ed eccezionale delle due direttive che resteranno in vigore per 5 anni in attesa di una revisione generale della tassazione IVA. Entrambe le direttive saranno applicate fino al 31 dicembre 2018, e ogni successiva revisione dovrebbe essere avviata da una proposta della Commissione e dall’approvazione unanime da parte del Consiglio.
Nel frattempo la Commissione considererà prioritario l’impegno per la definizione di un nuovo sistema per la tassazione IVA, seguendo le indicazioni della comunicazione del dicembre 2011 con lo scopo di facilitare la prevenzione delle frodi IVA piuttosto che contare su soluzioni basate sulle deroghe.