Da oggi, venerdì 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito 30 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate. A differenza dell’anno scorso, però, nel 2016 il Fisco non ha predisposto solo modelli il 730 – in tutto 20 milioni di documenti -, ma anche 10 milioni di dichiarazioni precompilate per i contribuenti che devono presentare il modello Unico. Sempre dal sito delle Entrate si può accedere a una procedura guidata che aiuta a orientarsi sul modello più adatto al proprio profilo. Una volta compiuta la scelta bisogna fare attenzione alla procedura da seguire, perché le differenze fra il 730 precompilato e il modello Unico precompilato non sono di poco conto.
1) IL MODELLO UNICO PRECOMPILATO DEVE ESSERE INTEGRATO
Innanzitutto, chi è interessato al 730 precompilato può intervenire sul documento o accettarlo così com’è, mentre “i contribuenti interessati al modello Unico precompilato possono solo modificarlo/integrarlo e inviarlo all’Agenzia delle Entrate”, come si legge sul sito di assistenza alla dichiarazione precompilata.
Il motivo è che “l’Agenzia delle Entrate riceve i dati sui redditi di lavoratori dipendenti e pensionati dai sostituti d’imposta e li inserisce nei 730 precompilati – spiega a FIRSTonline Luigi Mandolesi, membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con delega alla fiscalità –, mentre il modello Unico è destinato principalmente ai contribuenti titolari di redditi d’impresa o da lavoro autonomo. L’Agenzia può inserire alcuni dati che aveva già l’anno scorso, ma gran parte del modello Unico precompilato deve essere comunque redatto dal contribuente, perché le informazioni di cui l’Amministrazione dispone sono minime rispetto a quelle che ha per compilare i 730”.
In sintesi, le regole non impediscono esplicitamente di inviare Unico precompilato senza modifiche, ma nella grande maggioranza dei casi il modello dovrà essere integrato con i dati che non sono stati inseriti dall’Agenzia, come i redditi esteri, da partecipazione in società di persone, d’impresa e da lavoro autonomo non occasionale.
2) IL MODELLO UNICO PRECOMPILATO NON PUÒ ESSERE PRESENTATO TRAMITE CAF O COMMERCIALISTA
Chi presenta il modello Unico precompilato non può delegare soggetti terzi quali Caf o commercialisti. In altri termini, non può farsi aiutare. È una precisazione importante, perché significa che il modello Unico precompilato è consigliabile soltanto ai contribuenti che sono già abituati a redigere e trasmettere in autonomia la propria dichiarazione dei redditi.
Questa limitazione non è prevista invece per il modello Unico ordinario né per il 730 (ordinario o precompilato).
3) MENO VANTAGGI SUI CONTROLLI PER IL MODELLO UNICO PRECOMPILATO
Alle prime due differenze è legata la terza. I contribuenti che accettano il 730 precompilato senza modificarlo chiuderanno immediatamente la partita con il Fisco, poiché non saranno sottoposti a controlli formali sui dati relativi agli oneri detraibili o deducibili, in particolare sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata (con o senza modifiche) a un Caf o a un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.
Questi vantaggi non sono previsti per i contribuenti che presentano il modello Unico precompilato.
4) DIFFERENZE SU SCADENZE E RIMBORSI
Il modello 730 può essere trasmesso al Fisco fra il 2 maggio e il 7 luglio, ma dopo l’approvazione in commissione Finanze alla Camera di una mozione per la proroga, il termine slitterà probabilmente al 23 luglio, che però cade di sabato e quindi si dovrebbe passare direttamente a lunedì 25 luglio.
Il contribuente che presenta il modello Unico, invece, può trasmetterlo al Fisco dal 2 maggio al 30 settembre.
Quanto a eventuali crediti, con il modello 730 è possibile ottenere i rimborsi in busta paga fin dal mese di luglio, mentre con Unico i rimborsi potranno essere solo richiesti all’Agenzia o utilizzati in compensazione, ovvero per pagare altre imposte.
Le informazioni su scadenze e rimborsi valgono per le dichiarazioni dei redditi ordinarie come per quelle precompilate.
5) DICHIARAZIONE CONGIUNTA E ALTERNATIVE ALLA PRECOMPILATA
Infine, un’altra differenza riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, prevista per il 730 ma non per il modello Unico. Dal 2016, peraltro, i coniugi potranno inviare il 730 congiunto direttamente, quindi anche senza doversi rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. Chi vuole presentare la dichiarazione come “coniuge dichiarante” – dopo aver compilato la propria dichiarazione – dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo dovrà dare il consenso alla presentazione congiunta indicando nella propria area autenticata il codice fiscale del “coniuge dichiarante”. A quel punto le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del “coniuge dichiarante” confluiranno nel 730 congiunto, che non potrà più essere modificato e sarà disponibile nell’area autenticata del “dichiarante”, il quale potrà inviare insieme entrambe le dichiarazioni.
Infine, ricordiamo che contribuenti non sono in alcun caso obbligati a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata e possono perciò scegliere di utilizzare la via ordinaria. A differenza del 730, però, la presentazione di Unico deve comunque avvenire per via telematica. Sono esclusi da questo obbligo (e pertanto possono presentare il modello Unico 2016 cartaceo) i contribuenti che:
– pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare il mod. 730;
– pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW);
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.