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Formazione 4.0: cosa prevede l’accordo Confindustria-sindacati

Le attività di formazione del personale nel settore delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 dovranno essere definite da un accordo sindacale aziendale o territoriale per beneficiare del credito d’imposta

Formazione 4.0: cosa prevede l’accordo Confindustria-sindacati

Uno dei punti di principale rilevanza per l’ implementazione del Piano Industria 4.0 è che il recupero della competitività del sistema produttivo e delle imprese si fondi sempre più sul patrimonio di competenze delle risorse umane.

A questo fine, la legge di bilancio 2018 ed il successivo Decreto Interministeriale 4 maggio 2018 hanno previsto un credito d’ imposta per le aziende che svolgano attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 , formazione da realizzarsi previa definizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale.

Il 5 luglio scorso, le parti sociali, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, dopo aver valutato che il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio rappresenta una significativa misura di sostegno alla formazione sui temi dell’ Industria 4.0 potendo dar luogo ad importanti sinergie con le iniziative messe in campo dai Fondi interprofessionali, hanno sottoscritto un accordo sui principi guida volti a regolare le modalità con le quali si potranno sottoscrivere gli accordi sindacali in attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di credito d’ imposta per le attività di formazione.

Pertanto le attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 e sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dovranno essere definite con un accordo sindacale aziendale o territoriale per poter accedere al beneficio in questione.

In particolare :

1 – le imprese che sono dotate di proprie forme di rappresentanza sindacale (rsu o rsa) sottoscriveranno il loro accordo secondo le modalità previste dall’ accordo interconfederale del 2014 sulla rappresentanza (per il quale vale il principio della maggioranza e non dell’ unanimità)

2 – per le imprese associate a Confindustria ma prive di rappresentanza sindacale o per le imprese che, prive di rsa o rsu, conferiscano espresso mandato ad una struttura territoriale di Confindustria si stipuleranno accordi territoriali che

definiranno sedi e procedure per la condivisione sindacale del piano di formazione 4.0.

3 – le imprese iscritte a Fondimpresa – anche nel caso volessero presentare congiuntamente un piano formativo per il quale si richiede il finanziamento dal fondo interprofessionale – potranno utilizzare le sedi previste dal Protocollo di Intesa del 22 novembre 2017 su criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi, purché i piani non siano di livello nazionale, fermo restando che per la formazione 4.0 è necessaria la definizione di uno specifico accordo e il suo deposito presso l’ Ispettorato territoriale del Lavoro competente.

Per concludere, poiché il citato Decreto Interministeriale prevede che venga rilasciato al lavoratore l’ attestazione dell’ effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, l’ accordo prevede che le imprese comunichino alle proprie rsu/rsa, anche con modalità informatiche, la dichiarazione di aver rilasciato tale attestazione ai lavoratori interessati. Ovviamente, per le imprese prive di rappresentanza sindacale è previsto che la dichiarazione dovrà essere inviata , anche per il tramite della competente associazione confindustriale, ai sindacati che hanno sottoscritto il relativo accordo.

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