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Pagamento Imu 2020: scadenza 16 dicembre, ecco cosa fare

Nessuna proroga per il pagamento della seconda rata, ma stavolta, a causa della pandemia, diverse categorie di attività sono esentate – Attenzione al calcolo delle aliquote e ai conguagli

Pagamento Imu 2020: scadenza 16 dicembre, ecco cosa fare

Oggi, 16 dicembre, scade il termine per il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, alla fine il governo ha deciso di non rinviare una delle scadenze fiscali più odiate dai contribuenti. E la ragione non è difficile da comprendere: stando a una simulazione della Uil, il saldo dell’Imu 2020 vale per le casse dello Stato 9,9 miliardi di euro.

PAGAMENTO IMU 2020: ESENZIONI VECCHIE E NUOVE

Come gli anni passati, l’Imu non si paga sull’abitazione principale, a meno che questa non sia un immobile di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

La novità legata alla pandemia è invece l’esenzione per gli appartamenti destinati ad attività turistiche (b&b, case vacanze, agriturismo, campeggi e altro), purché gestiti in forma d’impresa, cioè con la partita Iva e con l’iscrizione nei registri regolati a livello locale. Se, al contrario, l’attività è svolta in maniera saltuaria, l’Imu va pagata.

Sono esentati dal saldo Imu 2020 anche i gestori delle attività individuate dai codici Ateco elencati negli allegati ai decreti Ristori 2 e ter (attività sportive, artistiche, di intrattenimento, cura alla persona, bar, ristoranti, altri, negozi e grandi magazzini). Lo Stato pagherà per loro con versamenti ai Comuni per circa 121 milioni di euro.

PAGAMENTO IMU 2020: LE ALIQUOTE

Prima di pagare la seconda rata è bene consultare la delibera del proprio Comune (la si può trovare sul sito del Dipartimento delle Finanze) per verificare se le aliquote sono salite rispetto all’acconto di giugno. In questo caso occorre pagare anche il conguaglio sulla prima rata.

I (pochi) Comuni che non hanno ancora pubblicato la delibera hanno tempo fino al 31 gennaio per farlo. I cittadini sono tenuti a pagare sulla base delle aliquote in vigore a giugno e l’eventuale differenza dovrà essere versata entro il 28 febbraio, ovviamente senza sanzioni né interessi. In caso di conguaglio a favore (caso più unico che raro) bisognerà chiedere il rimborso.

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